Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32378 del 11 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

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