(massima n. 1)
L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtł di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).