(massima n. 2)
L'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618, comma secondo, cod. proc. civ., resa a conclusione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, non ha natura decisoria ma solo di atto ordinatorio del processo esecutivo; pertanto, non č suscettibile di stabilizzare la competenza o la giurisdizione del giudice che l'ha emessa o di altro giudice.