Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 16161 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618, comma secondo, cod. proc. civ., resa a conclusione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, non ha natura decisoria ma solo di atto ordinatorio del processo esecutivo; pertanto, non č suscettibile di stabilizzare la competenza e a fortiori la giurisdizione propria o di altro giudice.

(massima n. 2)

L'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618, comma secondo, cod. proc. civ., resa a conclusione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, non ha natura decisoria ma solo di atto ordinatorio del processo esecutivo; pertanto, non č suscettibile di stabilizzare la competenza o la giurisdizione del giudice che l'ha emessa o di altro giudice.

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