Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 35101 del 14 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione č competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autoritą giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.

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