Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9680 del 10 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.

(massima n. 2)

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

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