(massima n. 1)
In tema di fallimento, l'obbligazione di facere consacrata in un titolo giudiziale definitivo (nella specie, condanna alla demolizione e all'arretramento di un fabbricato per violazione delle distanze legali) non può essere fatta valere mediante esecuzione forzata individuale ai sensi degli artt. 612 ss. c.p.c., stante il divieto di cui all'art. 51 l. fall., ma deve essere fatta concorrere al passivo, ai sensi dell'art. 59 l. fall., previa "conversione" in credito pecuniario pari al valore, alla data della dichiarazione di fallimento, delle spese necessarie all'adempimento dell'obbligo rimasto ineseguito.