(massima n. 1)
In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilitą, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere dalla data della notifica del preavviso di rilascio previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla legge n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non mero atto ad essa prodromico.