Cassazione civile Sez. III sentenza n. 573 del 10 gennaio 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).

(massima n. 2)

In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.

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