(massima n. 1)
La sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 601 c.p.c., nelle more della divisione dei beni pignorati, costituisce una species della sospensione necessaria per pregiudizialitą ex art. 295 c.p.c. Conseguentemente, il processo esecutivo sospeso per divisione deve essere riassunto nei termini stabiliti dall'art. 297 c.p.c., ovvero entro tre o sei mesi (a seconda della formulazione normativa applicabile ratione temporis) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante.