(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata, il decreto ex art. 586 c.p.c. che - nel trasferire la proprietā del bene pignorato all'aggiudicatario e in ossequio al "favor" di cui questo gode - individui l'immobile con dati catastali aggiornati, ma diversi rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, non č viziato, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla identitā fisica tra i cespiti trasferiti e quelli oggetto dell'espropriazione.