(massima n. 1)
Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., emesso nell'ambito di una procedura esecutiva individuata, non č assimilabile al decreto di esproprio per pubblica utilitā, che ha effetti estintivi e traslativi immediati sul possesso del precedente proprietario. Le azioni possessorie rimangono pertanto ammissibili e non richiedono un atto di interversione del possesso.