Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12785 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., emesso nell'ambito di una procedura esecutiva individuata, non č assimilabile al decreto di esproprio per pubblica utilitā, che ha effetti estintivi e traslativi immediati sul possesso del precedente proprietario. Le azioni possessorie rimangono pertanto ammissibili e non richiedono un atto di interversione del possesso.

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