Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28530 del 28 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 586 c.p.c. permette la sospensione della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, ma tale sospensione può essere disposta solo dopo il versamento del prezzo e la verifica dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiudicatario. Pertanto, non può essere invocato per contestare la legittimità del provvedimento che dispone l'aggiudicazione.

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