(massima n. 1)
L'art. 586 c.p.c. permette la sospensione della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, ma tale sospensione può essere disposta solo dopo il versamento del prezzo e la verifica dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiudicatario. Pertanto, non può essere invocato per contestare la legittimità del provvedimento che dispone l'aggiudicazione.