Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4815 del 3 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, il concetto di "prezzo giusto" di cui all'art. 586 c.p.c. ha natura strettamente procedurale: esso coincide con il prezzo formatosi all'esito di una gara competitiva svolta nel pieno rispetto delle regole che governano la vendita forzata. Ne deriva che la mera sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e valore di stima o di mercato del bene non integra, di per sé, il presupposto per la sospensione della vendita, ove non ricorrano fatti sopravvenuti o interferenze illecite idonei ad alterare la regolaritą del procedimento.

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