(massima n. 1)
L'art. 108 l. fall. non č applicabile in via analogica all'esecuzione individuale ex art. 586 c.p.c., stante la disomogeneitā strutturale e funzionale delle due fasi liquidatorie, che riflette una scelta discrezionale del legislatore; deve pertanto escludersi che il giudice dell'esecuzione possa sospendere o dichiarare inefficace l'aggiudicazione sul solo rilievo della sproporzione tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione, in assenza dei fatti nuovi o delle interferenze illecite tipizzate dalla giurisprudenza di legittimitā.