Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11376 del 30 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

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