Cassazione civile Sez. I sentenza n. 414 del 6 febbraio 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

L'idoneità della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se è costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. Il fatto che un coniuge si riunisca all'altro unicamente allo scopo di sperimentare per un tempo determinato se il consorte si sia ravveduto, non integra una piena riconciliazione, mancandone l'elemento psicologico.

(massima n. 2)

Nella fase di assunzione della prova testimoniale è consentito al giudice estendere l'indagine anche a circostanze non specificamente dedotte, purché attinenti ai fatti articolati, sempre che non vi sia opposizione della parte interessata. In tal caso l'acquisizione delle nuove risultanze può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia.

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