(massima n. 1)
All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., č affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere pił proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attivitą dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).