(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. incide sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull'an, e la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, la deduzione della tardività di tale presentazione non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa.