(massima n. 1)
Qualora una parte alleghi un fatto nella sua prima difesa utile e la controparte non lo contesti specificamente, il fatto si considera ammesso e non è richiesta ulteriore prova da parte dell'attore. Tuttavia, questa presunzione non preclude al giudice il potere di valutare eventuali risultanze istruttorie che possano palesare l'inesistenza del fatto non contestato. È preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto non trattate nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (artt. 167 e 115 cod. proc. civ.).