(massima n. 1)
In materia di eccezioni di usucapione, la tempestivitą delle eccezioni va valutata secondo la normativa vigente al momento dell'instaurazione del giudizio. Ai sensi dell'art. 2, comma 3-quinquies del D.L. n. 35 del 2005, le modifiche apportate all'art. 167 c.p.c. si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006. Pertanto, le eccezioni formulate prima di tale data devono essere considerate nel contesto normativo precedente.