Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20489 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di eccezioni di usucapione, la tempestivitą delle eccezioni va valutata secondo la normativa vigente al momento dell'instaurazione del giudizio. Ai sensi dell'art. 2, comma 3-quinquies del D.L. n. 35 del 2005, le modifiche apportate all'art. 167 c.p.c. si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006. Pertanto, le eccezioni formulate prima di tale data devono essere considerate nel contesto normativo precedente.

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