Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10374 del 19 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilitą della servitł reciproca d'immodificabilitą prevista dal regolamento prodotto dagli attori).

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