(massima n. 1)
In materia di impugnazioni, la costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione - cd. velina - in luogo dell'originale, non determina l'improcedibilitą del gravame ai sensi dell'art. 348, co. 1, cod. proc. civ., ma integra una nullitą per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 cod. proc. civ., come tale sanabile anche in virtł del principio del raggiungimento dello scopo; il raggiungimento dello scopo si realizza per il fatto che l'appellato si sia costituito e difeso anche nel merito.