(massima n. 1)
La morte o la perdita di capacitā della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattivitā del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., č idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, č legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui č richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) č ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (Nel caso di specie, per la S.C., il rifiuto del procuratore della sig.ra D.D. di ricevere la notificazione dell'appello a causa della morte della parte non era giustificato, nč la dichiarazione fatta dal procuratore all'ufficiale giudiziario puō essere equiparata alla notifica alla parte appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300, c.p.c.; E infatti il rifiuto del procuratore va equiparato alla notificazione a mani proprie (art. 138 c.p.c., comma 2) per la proroga ex lege dei poteri conferiti al procuratore costituito con la procura alle liti nel precedente grado di giudizio. Con la conseguenza che, per la S.C., la Corte dAppello bene ha fatto a ritenere valida la (prima) notifica dell'appello, e, quindi, tardiva la costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta oltre il termine di dieci giorni (dalla prima notifica) di cui al combinato disposto degli artt. 347, 165 c.p.c. 7).