Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6371 del 8 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'istituto tesoriere, chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nell'espropriazione forzata promossa dai creditori dell'ente locale sulle disponibilitą del conto di tesoreria, č tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al giudice dell'esecuzione l'eventuale rilievo d'ufficio dell'impignorabilitą delle somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., anche nel caso in cui l'ente debitore si sia costituito o - quale unico legittimato attivo - abbia proposto l'opposizione volta a far valere detta impignorabilitą; in quest'ultima ipotesi, tuttavia, l'ente locale assume l'onere di provare i fatti dedotti a fondamento della propria opposizione e la loro mancata dimostrazione esclude che il pregiudizio conseguente all'assegnazione delle somme pignorate possa essere ricondotto alla condotta inadempiente del tesoriere, dovendo esso ritenersi causalmente imputabile in via esclusiva alla negligenza dello stesso ente.

(massima n. 2)

L'ente locale, quando agisce nei confronti del proprio istituto tesoriere per il risarcimento del danno conseguente all'assegnazione di somme pignorate nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha non ha solo l'onere di provare che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. era incompleta, imprecisa o non veritiera, ma anche che tale dichiarazione č stata la causa dell'assegnazione di somme impignorabili; occorre, dunque, dimostrare i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilitą (innanzitutto, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria) e l'assenza, opponibile ai creditori, di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo (e, cioč, l'inesistenza di mandati di pagamento emessi, senza il rispetto del necessario ordine cronologico, per titoli non vincolati).

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