(massima n. 2)
L'ente locale, quando agisce nei confronti del proprio istituto tesoriere per il risarcimento del danno conseguente all'assegnazione di somme pignorate nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha non ha solo l'onere di provare che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. era incompleta, imprecisa o non veritiera, ma anche che tale dichiarazione č stata la causa dell'assegnazione di somme impignorabili; occorre, dunque, dimostrare i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilitą (innanzitutto, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria) e l'assenza, opponibile ai creditori, di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo (e, cioč, l'inesistenza di mandati di pagamento emessi, senza il rispetto del necessario ordine cronologico, per titoli non vincolati).