Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13223 del 14 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. deve avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che ove essa sia "neutra", priva, cioè, di un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo, va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, in applicazione della regola cd. della ficta confessio, ad una dichiarazione positiva.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.

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