(massima n. 1)
Il terzo pignorato che, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., menzioni l'esistenza di un pegno a garanzia del credito, deve assumere le opportune iniziative processuali (ad esempio, intervenire nella procedura esecutiva chiedendo l'assegnazione delle somme in privilegio) per far valere il proprio privilegio. Se tali iniziative non sono assunte, il privilegio non č opponibile al creditore procedente.