(massima n. 1)
È legittima la revoca della dichiarazione di terzo pignorato ex art. 547 cod. proc. civ., purché l'errore alla base della revoca sia scusabile e non imputabile al terzo, e tale valutazione deve essere effettuata alla luce dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., il quale richiede che la causa dell'errore sia esterna e oggettivamente non governabile dalla parte coinvolta. Un errore di diritto non è idoneo a consentire la revoca della dichiarazione né giustifica la rimessione in termini.