(massima n. 1)
La dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può essere revocata o rettificata solo quando sia affetta da errore non imputabile o comunque scusabile. La revoca o rettifica deve intervenire entro l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.