(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, č inammissibile il motivo che denunci la violazione dell'art. 2729 c.c. limitandosi a contestare l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilitā delle risultanze istruttorie (nella specie, le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. dei terzi e la documentazione bancaria), ove la valutazione di complessiva inattendibilitā della ricostruzione reddituale della parte sia fondata su una lettura integrata e non illogica del materiale probatorio: tale censura, non attingendo la ratio decidendi, si risolve in un "non motivo" ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.