Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.