Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21290 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato č sempre litisconsorte necessario. L'assenza del terzo pignorato nel contraddittorio determina una nullitā processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.

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