(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato č sempre litisconsorte necessario. L'assenza del terzo pignorato nel contraddittorio determina una nullitā processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.