(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato č litisconsorte necessario. La mancata evocazione del terzo pignorato determina la nullitā del giudizio stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, imponendo l'annullamento delle pronunce emesse e la rimessione della causa al giudice di primo grado.