Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12934 del 14 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato č litisconsorte necessario. La mancata evocazione del terzo pignorato determina la nullitā del giudizio stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, imponendo l'annullamento delle pronunce emesse e la rimessione della causa al giudice di primo grado.

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