Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7964 del 31 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c. non completa il pignoramento, che si perfeziona solo con la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. ovvero, in caso di contestazione o mancata dichiarazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.; ne consegue che, qualora la dichiarazione del terzo sia negativa e il successivo giudizio di accertamento si concluda con esito comunque negativo, le conseguenze dannose derivanti dalla violazione degli obblighi di custodia gravanti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c. possono essere eventualmente fatte valere solo dal titolare del bene staggito (debitore esecutato o diverso proprietario), ma non dal creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva č rimasta infruttuosa e il cui processo esecutivo deve ritenersi estinto.

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