(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o pił creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquiditą ed esigibilitą del proprio credito. Ne consegue che, in caso di fallimento del creditore sostituito, intervenuto prima della dichiarazione di esecutivitą del progetto di distribuzione - con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto -, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell'apertura della procedura concorsuale), l'improcedibilitą della domanda di sostituzione, ai sensi non gią dell'art. 51 l.fall., bensģ dell'art. 52 l.fall., siccome incompatibile con il principio di universalitą soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.