(massima n. 1)
L'istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ. deve essere proposta entro il termine stabilito dalla legge, ossia "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione" del bene espropriato. La tardivitą della presentazione dell'istanza, dopo l'emanazione dell'ordinanza di vendita, ne comporta l'inammissibilitą.