Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6 del 1 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata o tardiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato configura una nullitą insanabile che comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento, per mancata presenza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.

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