(massima n. 1)
L'ordinanza resa nel corso dell'udienza non necessita di essere comunicata formalmente alle parti e si considera conosciuta dalle stesse ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. Tale presunzione di conoscenza legale si applica anche al processo esecutivo, in virtł del richiamo di cui all'art. 487, comma 2, c.p.c.