(massima n. 1)
La nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. č compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi č incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'ereditą poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilitą di esercitare i detti poteri.