(massima n. 1)
La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore; di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che, in un'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, senza considerare che l'assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell'obbligazione).