(massima n. 1)
In caso di opposizione a precetto, l'elezione di domicilio del creditore, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune dove si presume vi siano beni o crediti del debitore, può radicare la competenza territoriale del giudizio, purché il creditore dimostri adeguatamente l'esistenza di detti beni o crediti. La contestazione dell'idoneità del domicilio eletto spetta al debitore, il quale può sollevare l'opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato.