(massima n. 1)
Gli elementi costitutivi del precetto, di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., sono soddisfatti se nel testo del precetto č indicato il titolo esecutivo in maniera adeguata, anche ove taluni elementi formali siano incompleti, purché tale incompletezza non impedisca al debitore di comprendere la natura e l'entitā della richiesta esecutiva.