Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 9995 del 12 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolaritą della sua notificazione, l'omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento originante dallo stesso avviso (assunto come definitivo e, cioč, come ritualmente notificato) comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo in ragione del riconoscimento (per non contestazione) della regolaritą formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella (inclusa la notifica dell'avviso).

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