(massima n. 1)
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla; né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato.