(massima n. 1)
In tema di contratto di mutuo, č valido e costituisce titolo esecutivo, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, č posta nella disponibilitā giuridica del mutuatario attraverso l'accredito su conto corrente. Non rileva che le somme siano destinate immediatamente a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.