Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32483 del 12 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Per procedere ad esecuzione forzata, il diritto che si intende esercitare deve risultare da un titolo esecutivo il cui credito è liquido. Un titolo giudiziale di condanna può considerarsi liquido quando la somma dovuta è specificamente indicata, o determinabile mediante mere operazioni matematiche, sulla base di dati di fatto contenuti nella sentenza, senza necessità di un'ulteriore attività integrativa di cognizione da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione.

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