(massima n. 1)
Per procedere ad esecuzione forzata, il diritto che si intende esercitare deve risultare da un titolo esecutivo il cui credito č liquido. Un titolo giudiziale di condanna puō considerarsi liquido quando la somma dovuta č specificamente indicata, o determinabile mediante mere operazioni matematiche, sulla base di dati di fatto contenuti nella sentenza, senza necessitā di un'ulteriore attivitā integrativa di cognizione da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione.