Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1416 del 22 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di mutuo "solutorio" č valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata č posta nella disponibilitā giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

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