Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13092 del 7 giugno 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto di mutuo bancario stipulato per atto pubblico, che preveda la contestuale costituzione in deposito (o pegno) irregolare presso la banca della somma mutuata, con obbligo del mutuante di svincolarla al verificarsi di condizioni predeterminate (c.d. mutuo condizionato), costituisce di per sé valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza necessità di un successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata attestante l'avvenuto svincolo, purché la somma sia stata effettivamente posta, anche solo mediante operazioni contabili, nella disponibilità giuridica del mutuatario e questi abbia assunto un'obbligazione di restituzione univoca, espressa e non subordinata a condizioni.

(massima n. 2)

Il contratto di mutuo, contenente la contestuale costituzione in deposito (o pegno) irregolare presso il mutuante della somma mutuata, con obbligo della banca di svincolarla al verificarsi di determinati presupposti (c.d. mutuo condizionato), costituisce di per sé solo valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza necessità di un successivo atto pubblico o di scrittura privata autenticata attestante lo svincolo, purché la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario - anche mediante mera operazione contabile - e questi abbia assunto una obbligazione di restituzione univoca, espressa e non condizionata; resta irrilevante, ai fini della natura esecutiva del titolo, la successiva stipula di una quietanza o convenzione di smobilizzo.

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