(massima n. 1)
In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., č ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)