(massima n. 1)
In tema di assegno di mantenimento, il concetto di pericolo di inadempimento (che deve essere, comunque, verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca giudiziale di cui all'art. 156, comma 5, c.c., oggi art. 473 bis. 36, comma 1 c.p.c.) va vagliato sempre in relazione alla condotta dell'obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole (ad es. in caso di precedenti violazioni o di trasferimento all'estero o di pericolo di insolvenza o di gestione del patrimonio disordinata o rischiosa).