(massima n. 1)
In tema di famiglia, č inammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto a brevissima distanza dalla sentenza di appello che ha giā regolato i medesimi assetti, ove non siano dedotti fatti nuovi sopravvenuti, diversi e ulteriori rispetto a quelli giā conosciuti e valutati dal giudice di secondo grado, non potendo integrare "novitā" un mero aggiornamento di documentazione sanitaria che si limiti a confermare un quadro fattuale giā esistente e considerato.