Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13962 del 13 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di famiglia, č inammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto a brevissima distanza dalla sentenza di appello che ha giā regolato i medesimi assetti, ove non siano dedotti fatti nuovi sopravvenuti, diversi e ulteriori rispetto a quelli giā conosciuti e valutati dal giudice di secondo grado, non potendo integrare "novitā" un mero aggiornamento di documentazione sanitaria che si limiti a confermare un quadro fattuale giā esistente e considerato.

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